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Trento, 10 novembre 2021
Salvaguardia e tutela della zona “Fascia lago”, con particolare attenzione all’area ex Cattoi.
Sulla realizzazione di opere precarie per l’adeguamento del parcheggio delle PP.Ed. 317, 318/1, 318/2, 1031 e 1094 C.C. Riva: “Erronea applicazione della normativa urbanistica circa le opere libere”.
Mozione presentata da Lucia Coppola consigliera provinciale/regionale Gruppo Misto/Europa Verde
e sottofirmata dai Consiglieri
Filippo Degasperi (Onda Civica), Cons. Paolo Zanella (Futura) e Cons. Alex Marini (5 Stelle)

Premesso che:

– la Società APM Altogarda Parcheggi e Mobilità S.r.l., società a totale capitale pubblico costituita dal Comune di Riva del Garda per la gestione dei parcheggi, che ha realizzato il parcheggio avendone titolo (contratto di affitto dell’area), ha collocato i lavori di “REALIZZAZIONE DI OPERE PRECARIE PER L’ADEGUAMENTO DEL PARCHEGGIO DELLE PP. ED. 317, 318/1, 318/2, 1031 e 1094 C.C. Riva, fra le opere libere di cui al comma 3 lett. k) dell’art.78 della LP 15/ 2015;

– l’art. 78 della LP 4 agosto 2015 individua la tipologia degli interventi liberi per la cui applicazione non è richiesto alcun titolo abitativo edilizio;

– tali interventi devono comunque essere conformi agli strumenti di pianificazione, alle norme di sicurezza e agli strumenti di tutela del pericolo e devono essere comunicati al Comune secondo le modalità specificate nel regolamento urbanistico-edilizio provinciale: “Opere precarie facilmente rimovibili e destinate a soddisfare esigenze improrogabili e temporanee, in relazione all’entità e alla durata degli interventi il Comune può subordinare la loro realizzazione alla presentazione di idonee garanzie, anche di carattere finanziario, ai fini del rispetto dei termini e delle modalità di rimessa in ripristino dei luoghi;

– il Regolamento edilizio provinciale – REP - (decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2017, n.8-61/leg Regolamento urbanistico-edilizio provinciale in esecuzione della legge provinciale 4 agosto 2015, n.15 a cui rinvia l’art. 78 della legge medesima. Mentre l’art. 32 del REP disciplina nello specifico le opere e i manufatti precari di cui alla lettera k) del comma 3 dell’art.78;

– tale articolato, oltre a prevedere la qualità ed entità dell’opera precaria, al comma 10 prevede che in caso di violazione del medesimo “le opere si considerano realizzate in assenza di titolo abilitativo edilizio”;
dalla disamina delle disposizioni di legge si desume:

– l’opera precaria deve soddisfare esigenze improrogabili e temporanee;

– deve essere comunque conforme agli strumenti di pianificazione, al rispetto delle norme sulla sicurezza del DM 7agosto 2012: norme tecniche di prevenzione incendi e alle norme di tutela del pericolo idrogeologico e del paesaggio;

– per le opere realizzate nelle fasce di rispetto stradale o ferroviario la realizzazione è subordinata al parere favorevole dell’ ente gestore;

– devono consistere essenzialmente nella tipologia dell’art. 10 del REP: “le opere precarie possono consistere in tettoie, chioschi e altre strutture prefabbricate di limitate dimensioni e aventi carattere di reversibilità”;

– non devono caratterizzarsi come una sostanziale trasformazione urbanistica del territorio e quindi incidere stabilmente sullo stato dei luoghi;

– la disamina del progetto di cui sopra, nella parte attinente alla relazione, non mette in evidenza le esigenze improrogabili che giustificano un simile parcheggio, non considerandolo giustificato da esigenze improrogabili specifiche e contingenti;

– le opere precarie, come da legge 15/2015 all’articolo 78, devono essere facilmente rimovibili e destinate a soddisfare esigenze improrogabili e temporanee e il comma 5 dell’art. 38 REP stabilisce che “la comunicazione prevista è presentata almeno 10 giorni prima dell’inizio dei lavori, accompagnata da una planimetria dei luoghi e da una relazione descrittiva delle opere, della loro funzione temporanea e improrogabile, dei tempi previsti di utilizzazione per la modalità di rimozione”;

– nella relazione tecnica si afferma solamente:
“Descrizione dell’intervento: - Le opere che si vogliono realizzare sono rivolte ad una riqualificazione paesaggistica e funzionale dell’area “Ex Cattoi”, finalizzata alla realizzazione di un parcheggio pubblico per sole autovetture. Opere che avranno carattere di precarietà, ai sensi dell’art 78 lettera k della LP 15/2015 e quindi facilmente rimovibile alla scadenza o mancato rinnovo del contratto di affitto.
Nulla viene motivato in merito alle esigenze improrogabili che sarebbero correlate quantomeno alla verifica della mancanza o carenza oggettiva degli standard parcheggi sul territorio di Riva del Garda;

– sembra abbastanza probabile che si istituisca un parcheggio a pagamento più per favorire il parcamento di vetture che per esigenze improrogabili;

– la relazione non dimostra puntualmente la conformità urbanistica del luogo, posto che la normativa prevede che gli interventi siano eseguiti nel rispetto degli strumenti di pianificazione. Nulla si evidenzia se non i dati catastali urbanistici identificati dalle PP.ED. 317, 318/1, 318/2, 1031 e 1094 C.C. Riva inseriti dal PRG attualmente in vigore all’interno del Piano Fascia Lago PFG 17. Affermare che l’area è inserita nel PRG all’interno del Piano Fascia Lago, senza verificare la conformità di tale opera per quanto previsto dalle norme di attuazione, è quantomeno sconcertante. Sul piano urbanistico la situazione, al momento della comunicazione e realizzazione dell’opera, è questa: ai sensi dell’articolo 43 bis delle Norme di Attuazione del PRG l’area era soggetta ad un piano attuativo: “Ambito 2 Area Cattoi nord. In tale ambito il piano attuativo dovrà prevedere il ricorso al comparto edificatorio. Destinazione: Parco ad uso collettivo con sistemazione a verde; edifici residenziali nelle zone previste secondo le quantità e le caratteristiche definite dal Piano Regolatore Generale; Parcheggio pubblico anche multipiano, addossato a viale Rovereto. Interventi su edifici diversi: ad eccezione delle testimonianze dell’architettura in stile liberty da recuperare”;

– il Piano Attuativo ai fini generali a suo tempo approvato e stipulato con convenzione in vigore dal 24 marzo 2007, che include e disciplina all’interno del perimetro urbanistico anche gli interventi del comparto edificatorio per l’area Ex Cattoi, è giunto alla sua naturale scadenza decennale in data 24 marzo 2017. Questo comporta che dal 24-03-2017 non è intervenuto alcun piano attuativo in sostituzione del precedente. Ma l’attuale proprietà dell’Area ex Cattoi, che ha acquistato tale spazio ad un’asta fallimentare nel gennaio 2017, ha ricorso contro la scadenza di tale piano attuativo considerandolo ancora valido ed il relativo giudizio di primo grado si è concluso con l’emissione della sentenza del Tar di Trento del 6 marzo 2019 che ha respinto il ricorso: “...si desume che dopo la scadenza del termine previsto per l’esecuzione del piano attuativo, diventino inefficaci le relative previsioni che non abbiano avuto concreta attuazione; in particolare è stato chiarito che l’imposizione del suddetto termine va intesa nel senso che le attività dirette alla realizzazione dello strumento urbanistico, sia convenzionale che autoritativo, non possono essere attuate oltre un certo termine, scaduto il quale l’autorità competente riacquista il potere-dovere di dare un nuovo assetto urbanistico alle parti non realizzate”. Se ne desume che l’area ex Cattoi attualmente deve essere considerata come “area bianca” dove sono possibili solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili esistenti e interventi in deroga al limite di densità fondiaria. La ridefinizione delle aree è obbligatoria, un atto dovuto, e nel caso di ritardo od omissione la legge ha confermato la disciplina previgente dei piani attuativi di iniziativa pubblica, di riqualificazione urbana e di insediamenti produttivi con effetti espropriativi;

– detta “opera precaria” è dunque in palese contrasto con l’attuale stato delle cose, trattandosi di un’area bianca soggetta ad una nuova disciplina obbligatoria;

– la consistenza dei lavori prefigura una preoccupante modifica permanente dell’assetto del territorio;

– riguardo alla fascia di rispetto stradale nulla è stato chiesto dalla Società che ha realizzato i lavori, né sul passo carraio, né sul fatto che l’intera opera, il parcheggio, ricada in fascia di rispetto stradale;

– nessun parere è stato altresì richiesto nel rispetto della tutela del pericolo idrogeologico, né per la fascia di rispetto idraulica (legge provinciale sulle acque pubbliche 8 luglio 1976);

– i divieti si applicano anche ai laghi appartenenti al demanio provinciale anche in assenza di manufatti. La fascia di rispetto idraulico è definita, in orizzontale, per una lunghezza di 10 metri a partire dal demanio idrico provinciale e viene applicata a tutti i corsi d’acqua iscritti nelle acque pubbliche o intavolati nel demanio idrico provinciale. Sono evidenti i rischi di inquinamento delle falde acquifere a causa del movimento terra per non parlare del percolato che può finire nel lago di Garda, peraltro già in sofferenza;

– l’area interessata all’opera precaria – parcheggio pubblico – è delimitata da ben due torrenti, il torrente Albola e il torrente Varone, confinanti con l’area entro le cui fasce di rispetto vengono realizzati detti lavori privi della prescritta autorizzazione, e ricade in zona a rischio medio, cioè esposta ad eventi mediamente gravosi per combinazione di intensità e frequenza. L’art. 16 della LP 8/2005 fa divieto nelle zone a medio rischio idrico di trasformazioni urbanistiche ed edilizie, fatte salvo le opere di difesa e prevenzione e di sicurezza per scongiurare il pericolo;

– la relazione nulla riporta circa le norme di prevenzione di cui al D.M. “Norme tecniche sulla sicurezza”, mancando la segnaletica sulla sicurezza;

– sono state realizzate nuove opere a servizio del parcheggio: nuovo impianto di illuminazione con messa in opera di nuovi cavidotti, pozzetti e palificazione e corpi illuminanti, nonché nuovo impianto per la contabilizzazione e gestione della sosta per il parcheggio; non è dato sapere se vi sia stata la certificazione di conformità sull’impianto di video sorveglianza.

Tutto ciò premesso:

Il Consiglio della Provincia autonoma di Trento impegna la Giunta provinciale a:

– farsi interprete col Comune di Riva del Garda delle preoccupazioni dei cittadini e delle cittadine rispetto a tale destinazione, seppur provvisoria, dell’area ex Cattoi, ravvisando in essa il pericolo di ulteriore edificazione in un luogo tanto prezioso, a pochi metri dalle rive del lago di Garda;

– interloquire con l’amministrazione comunale di Riva del Garda e i portatori di interesse per lavorare a un progetto di mobilità sostenibile, che certo non prevede la costruzione di parcheggi attrattivi di traffico in una fascia di prossimità, tanto vicina al centro storico di Riva del Garda, quanto al lago. Posto che, per definizione, i parcheggi di attestamento e scambio tra il mezzo privato e quello pubblico, prevedendo anche l’utilizzo di biciclette, hanno ben altra logica e visione legata alla vivibilità urbana, alla qualità della vita di una comunità e alla tutela del paesaggio;

– invitare l’amministrazione comunale a mettere in atto tutte le azioni che legittimamente le competono per far sì che tutta la zona possa diventare un parco pubblico di pregio, recuperando la sua vocazione originaria, valorizzando sia la vicinanza al lago che quella al cento abitato, in modo tale da ricongiungere il verde adiacente alle rive, ricco di bella vegetazione e di opportunità di godere di silenzio, bellezza, aria respirabile, con la parte che sta immediatamente a ridosso. Stabilendo una continuità paesaggistica di rara preziosità e un utilizzo collettivo che va assolutamente salvaguardato e perseguito;

– pensare alla possibilità, vista la necessità della salvaguardia di tutta la zona “Fascia Lago”, di acquisizione dell’Area ex Cattoi da parte della Provincia, da dare in cessione al comune di Riva del Garda, considerando tutto la zona come “bene comune” per tutti i cittadini della provincia di Trento, che ne usufruiscono ampiamente, oltre che degli abitanti di Riva.


      Lucia Coppola

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